Fine vita: la legge c´è ed è subito operativa
20-03-2018 11:58 - News
Le «Disposizioni anticipate di trattamento» possono e devono poter essere depositate nel proprio Comune di residenza
Fonte: Riforma
Sono passati quasi due mesi dall´entrata in vigore della Legge n. 219/17, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento e si può tentare di trarre un primo bilancio. Come evidenziato da quasi tutti i primi commentatori, si tratta di una buona legge che avvicina il nostro paese alle nazioni più civili grazie anche allo sforzo di ampi settori dell´opinione pubblica e che ha visto in prima fila molte Chiese evangeliche che, sin dal 2009, hanno avviato la raccolta dei testamenti biologici, redatti da moltissimi cittadini italiani – evangelici, cattolici e laici – e, appunto, depositati presso i numerosi sportelli aperti dalle singole chiese.
In soli 8 articoli e in modo coerente con i principi costituzionali elaborati dalla giurisprudenza, la legge 219 apporta diverse e importanti novità in tema di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Si ribadisce espressamente (art. 1) il principio del consenso informato, per cui nessun trattamento sanitario potrà essere iniziato o proseguito senza il preventivo consenso libero e informato della persona interessata, a eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, e si promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente in cui si incontrano «l´autonomia decisionale del paziente e la competenza, l´autonomia professionale e la responsabilità del medico», e alla quale sono chiamati a partecipare anche le persone vicine al paziente, se questi lo desidera. È confermata poi la possibilità per il soggetto di rifiutare le informazioni e, soprattutto, di rifiutare il trattamento sanitario prospettato, con esonero del medico da qualunque responsabilità civile e/o penale, medico che, anche in caso di rifiuto delle cure, sarà però in ogni caso «tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», con il divieto, espressamente affermato, di ogni ostinazione irragionevole nelle cure e con l´obbligo per il medico di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente e, con il suo consenso, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda.
Infine, l´art. 4 disciplina compiutamente le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), prevedendo che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un´eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi incluse la nutrizione e l´idratazione artificiali, indicando, se vuole, un fiduciario, un soggetto cioè che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat sono vincolanti per il medico e possono essere disattese solo nel caso che le stesse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all´atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, e solo con l´accordo del fiduciario; nel caso di conflitto la decisione è rimessa al giudice tutelare. Le stesse devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (e dunque con l´intervento del notaio), ovvero per scrittura privata semplice: in quest´ultimo caso, però, la stessa deve essere consegnata personalmente dal disponente presso l´ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all´annotazione in apposito registro, ove istituito.
La legge, infine, è immediatamente operativa e, come precisato dal ministero degli Interni, non necessita di una specifica disciplina attuativa: i singoli Comuni (quand´anche non abbiano ancora istituito un apposito registro) sono perciò già in grado di ricevere presso gli uffici dello stato civile le Dat che i residenti nel Comune intendono depositare, rilasciando apposita ricevuta protocollata e annotando in un registro cronologico l´avvenuto deposito della dichiarazione che dovrà poi essere conservata dal Comune. Molti Comuni si sono già attrezzati al riguardo e, a esempio, Milano sin dal primo giorno ha aperto uno specifico ufficio per la ricezione delle Dat: è dunque ingiustificato, anche alla luce delle precisazioni fornite dal ministero degli Interni, l´eventuale atteggiamento di quei Comuni che, allegando l´assenza di una disciplina regolamentare, rifiutassero di ricevere gli atti. Sarà invece necessario attendere l´emanazione di un apposito decreto del ministero della Salute per dare compiuta attuazione a quella parte della legge che prevede la trasmissione delle Dat alle strutture sanitarie, decreto previsto dalla legge di bilancio ma il cui iter di approvazione è più complesso. Quanto sopra descritto riguardo ai requisiti formali vale anche per le Dat redatte prima dell´entrata in vigore della legge e quindi anche per le Dat raccolte dai nostri sportelli: gli interessati dovranno ritirare le proprie dichiarazioni e curarne personalmente il deposito presso l´ufficio dello stato civile del Comune di residenza
Fonte: Riforma